La Soprintendenza archivistica ha il potere di far trasportare e custodire temporaneamente in istituti archivistici pubblici archivi o documenti privati di interesse storico particolarmente importante, al fine di garantirne la sicurezza e la conservazione (custodia coattiva), secondo l'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004.
Tuttavia, in molti casi sono i proprietari o possessori degli archivi che decidono di depositare i loro documenti presso un archivio pubblico o un istituto che gestisce collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche, al fine di assicurare una migliore conservazione e fruizione. Questi archivi pubblici ricevono in comodato gli archivi dai privati proprietari o in deposito dagli enti pubblici, previo consenso del competente Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, come stabilito dall'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 e dall'articolo 17, comma m, del decreto del Presidente della Repubblica 233/2007.
La procedura per il comodato o il deposito di documenti o di un archivio prevede i seguenti passaggi:
- Il privato proprietario o l'ente proprietario deve inviare una richiesta alla Soprintendenza, accompagnata dalla dichiarazione di voler dare in comodato o in deposito il proprio archivio e dalla descrizione o elenco di consistenza dell'archivio stesso.
- Il direttore dell'istituto ricevente emette il suo parere sulla richiesta.
- Viene redatta una bozza di convenzione tra le parti coinvolte.
- La richiesta, insieme al parere della Soprintendenza e del direttore dell'istituto ricevente, viene inviata alla Direzione Generale Archivi Servizio II, corredata da un elenco di consistenza dell'archivio.
- La Direzione Generale Archivi Servizio II emette il provvedimento autorizzativo.
- Viene stipulata la convenzione di comodato tra il privato proprietario e l'istituto ricevente o la convenzione di deposito tra l'ente proprietario e l'istituto ricevente.
La normativa di riferimento per questa procedura è il decreto legislativo n. 42/2004, articolo 44, e il regio decreto 2.10.1911, n. 1163, articolo 71.
I termini previsti per completare questa procedura sono di 90 giorni.