La dichiarazione di interesse culturale, secondo l'articolo 13 del Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), conferma che gli archivi, i singoli documenti e i beni librari di proprietà privata hanno le caratteristiche di un bene culturale. Dopo questa dichiarazione, tali beni sono soggetti alla normativa di tutela stabilita dallo stesso decreto.
Per conoscere i beni archivistici e librari privati dichiarati di interesse culturale, sono disponibili due banche dati: una gestita dalla Direzione Generale Archivi e l'altra dalla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore.
La dichiarazione di interesse culturale viene emessa dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica e formalizza i risultati dell'attività di valutazione del patrimonio svolta da quest'ultima. Il privato proprietario, possessore o detentore degli archivi o dei beni librari può opporsi alla dichiarazione entro 30 giorni dalla notifica, presentando un ricorso amministrativo al Ministero per motivi di legittimità e merito. È anche possibile presentare un ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) solo per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
La dichiarazione comporta degli obblighi per il privato, inclusi la conservazione del bene e la sua catalogazione in conformità all'articolo 30 del Decreto Legislativo 42/2004. Copie degli inventari devono essere inviate alla Soprintendenza archivistica e bibliografica.
Lo spostamento, il trasferimento a altre persone giuridiche, lo scarto e qualsiasi intervento sui beni archivistici e librari dichiarati di interesse culturale richiedono l'autorizzazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica, come stabilito dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 42/2004.
Il privato che ha effettuato interventi conservativi su un bene può essere idoneo a ricevere contributi statali e beneficiare di agevolazioni fiscali previste dalla legge, nonché ottenere contributi per archivi e biblioteche assegnati dal Ministero della cultura.
Gli archivi privati di notevole interesse storico dichiarati di interesse culturale possono essere consultati dagli studiosi su richiesta, attraverso il Soprintendente archivistico e bibliografico, secondo quanto previsto dall'articolo 127 del Decreto Legislativo 42/2004.