2026-06 | Costituente della Repubblica: donne e uomini d'Abruzzo

In occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica italiana, la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise propone una riflessione dal titolo “Costituente della Repubblica: donne e uomini d'Abruzzo”. In continuità con l’iniziativa realizzata lo scorso anno, dedicata all’analisi delle dinamiche elettorali e delle figure di Filomena Delli Castelli e Vincenzo Rivera, questo approfondimento intende valorizzare il contributo offerto alla nascita della Repubblica da due personalità di rilievo appartenenti anch’esse al territorio abruzzese, Maria Agamben Federici e Bruno Corbi, entrambi eletti deputati all’Assemblea Costituente e distintisi per il contributo fornito alla costruzione delle istituzioni repubblicane.

 

Le anime della Costituzione

La Costituzione della Repubblica Italiana, nel suo testo finale, viene definitivamente approvata il 22 dicembre 1947 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre. Risultato di un compromesso istituzionale fra differenti culture politiche – cattolica, social-comunista e liberale –, il testo costituzionale reca le tracce delle diverse individualità che animarono il dibattito costituente. All’interno di questo mosaico di esperienze politiche e culturali, un ruolo di rilievo ebbero anche i numerosi esponenti abruzzesi che contribuirono ad arricchire il dibattito nazionale con sensibilità maturate nella militanza antifascista, nell’associazionismo cattolico e nell’impegno sociale. Tra questi, Bruno Corbi e Maria Agamben Federici. Il primo fu tra i più attivi organizzatori della Resistenza armata abruzzese all’indomani dell’8 settembre 1943 e voce delle lotte operaie e contadine della propria regione; la seconda, già dal principio degli anni Quaranta, fu punto di riferimento negli ambienti politici cattolici e infaticabile promotrice di iniziative per il riconoscimento dei pari diritti alle donne e di azioni di tutela delle fasce sociali più fragili.

 

Bruno Corbi

Bruno Corbi nasce ad Avezzano (AQ) il 4 febbraio 1914. Ancora studente, allaccia rapporti con esponenti del movimento comunista attivi in area marsicana e, nel 1934, aderisce all’organizzazione clandestina del partito, partecipando in modo incisivo alle attività di opposizione al regime e di propaganda antifascista. Nel 1936 consegue a Roma la laurea in legge e in quegli anni fa da tramite tra i gruppi comunisti marsicani e quelli romani, contribuendo al coordinamento delle reti clandestine antifasciste. Anche durante il periodo trascorso a Parigi si dedica alla costruzione di una rete di dissenso, prendendo contatti con gli ambienti dell’emigrazione politica italiana e con il nucleo dei comunisti italiani attivi in Francia. Dopo il rientro in Italia, lavora alla costituzione del Fronte antifascista marsicano.

Il 12 dicembre 1939 viene arrestato, imprigionato nel carcere romano di Regina Coeli e, con sentenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato del 16 maggio 1940, condannato a diciassette anni di reclusione, venendo inviato dapprima al penitenziario di Civitavecchia, poi a Castelfranco Emilia. Riconquista la libertà nell’agosto del 1943 e rientra in Abruzzo: qui dà vita e guida strenuamente la formazione partigiana “Banda Marsica”. Catturato dai tedeschi e condannato a morte, riesce a fuggire dal castello dell’Aquila dove era stato imprigionato e sottoposto a torture, ritorna sui monti e riprende la lotta armata alla testa della “Banda”. Dopo la Liberazione viene nominato segretario della Federazione del Pci dell’Aquila e, successivamente, vicesegretario regionale. Il 2 giugno 1946 è eletto deputato all’Assemblea costituente nella Circoscrizione L’Aquila-Pescara-Chieti-Teramo, nel collegio dell’Aquila. 

 

 

Maria Agamben Federici

Maria Agamben Federici nasce a L’Aquila il 19 settembre 1899. Laureatasi in lettere a Roma, sposa, nel 1926, l’autore e critico teatrale Mario Federici con il quale, dopo i primi anni trascorsi tra L’Aquila e Roma, si trasferisce all’estero. Nel corso degli anni Trenta esercita la professione di insegnante montessoriana in diversi istituti di cultura tra Bulgaria, Egitto e Francia. Nel 1939 rientra in Italia e, dopo l’8 settembre 1943, aderisce alla Resistenza romana nel gruppo di Piazza Bologna occupandosi, in particolare, del sostegno a perseguitati politici, profughi e donne in difficoltà.

Nel 1944 prende avvio la sua esperienza nell’associazionismo cattolico: nell’agosto di quell’anno viene eletta prima delegata femminile delle Associazioni cristiane lavoratori italiani (Acli) e, l’anno seguente, organizza il Convegno nazionale per lo studio delle condizioni del lavoro femminile, contribuendo a portare all’attenzione pubblica il tema della tutela delle lavoratrici. Nello stesso biennio partecipa ai lavori preparatori per la fondazione del Centro italiano femminile (Cif), associazione costituita con la finalità di avvicinare le donne alla causa democratica, favorendone la consapevolezza politica. Del Cif assume la presidenza dal 1945 al 1950, svolgendo un ruolo significativo nel promuovere la formazione civica e la consapevolezza politica femminile. Maria Federici si dimostra attenta interprete delle profonde trasformazioni che attraversavano il Paese nel cruciale passaggio dalla dittatura alla democrazia, comprendendo con lucidità come l’estensione del suffragio femminile rappresentasse non più un’aspirazione teorica ma un elemento imprescindibile nel nuovo ordimento democratico. Parallelamente coglie la crescente rilevanza del fenomeno migratorio che, negli anni immediatamente successivi al conflitto, viene ad assumere dimensioni sempre più ampie, ed evidenzia la necessità di un intervento pubblico che ne governi le implicazioni sociali ed economiche. Nel 1947 fonda l’Associazione nazionale famiglie degli emigrati (Anfe), una rete di assistenza a supporto di quanti erano costretti a lasciare le proprie case e di chi, come donne e bambini, vi rimanevano soli. Divenuta ormai punto di riferimento negli ambienti politici cattolici, si candida per l’Assemblea Costituente nelle liste della Democrazia cristiana. Il 2 giugno 1946 corre nella circoscrizione di Perugia-Rieti-Terni; viene eletta nel collegio unico nazionale.

 

 

L’avvio dei lavori

All’indomani delle libere elezioni del 2 giugno 1946 si insedia l’Assemblea costituente e tra i 566 deputati scelti dal popolo, per la prima volta, anche 21 donne occupano gli scranni parlamentari. La presenza femminile, ancorché esigua, assume un rilevante valore simbolico nel più ampio quadro del suffragio universale appena conquistato e un’importanza concreta e sostanziale nell’elaborazione del nuovo testo costituzionale, incidendo significativamente su alcuni degli articoli della Carta repubblicana. Espletati i primi adempimenti formali, l’Assemblea avvia i propri lavori affrontando preliminarmente il problema dell’organizzazione interna e della metodologia da adottare nella redazione del nuovo testo costituzionale. A tal fine viene nominata una Commissione di 75 deputati, presieduta da Meuccio Ruini, incaricata dell’“elaborazione e proposizione” della Costituzione, e, in omaggio agli equilibri politici, sono eletti tre vice presidenti, rappresentanti dei partiti di massa: Umberto Tupini (Dc), Umberto Terracini (Pci) e Gustavo Ghidini (Psi). Per rendere più efficiente il lavoro della Commissione, viene formulato e adottato un sistema di lavoro che prevede la divisione in ulteriori tre sottocommissioni, ciascuna competente per un ambito specifico: diritti e doveri dei cittadini, organizzazione costituzionale dello Stato, rapporti economici e sociali. Per ogni materia si stabilisce di predisporre apposite relazioni le quali, nel corso dei lavori, favoriscono il confronto tra le diverse posizioni politiche e culturali. Accanto alle sottocommissioni opera un gruppo più ristretto, il Comitato di redazione – noto anche come “Comitato dei diciotto” – incaricato di elaborare il testo della Costituzione e di garantire il coordinamento e l’omogeneizzazione dei lavori. 

 

Voci d’Abruzzo alla Costituente: i contributi di Bruno Corbi e Maria Agamben Federici

Nel quadro di tale articolata attività, Bruno Corbi e Maria Federici partecipano alacremente ai lavori costituenti. 

Il deputato comunista, tra il 24 settembre e l’11 ottobre 1946, entra temporaneamente nella Commissione per la Costituzione in sostituzione di Antonio Pesenti, compagno di partito. È inserito nella terza sottocommissione (rapporti economici e sociali) e, in tale contesto, è relatore di articoli sull’ “intrapresa economica”, in cui relaziona sulle forme della partecipazione operaia alla gestione delle aziende, sostenendo l’esperienza dei consigli di gestione. Dal 6 al 27 febbraio 1947 prende parte alla seconda commissione per l’esame dei disegni di legge e partecipa, inoltre, ai dibattiti sull’assetto istituzionale da conferire alla Repubblica nascente, esprimendosi sul ruolo del Parlamento, del Governo e del Capo dello Stato. 

Maria Federici è l’unica, tra le nove democristiane elette, ad entrare a far parte della Commissione dei 75. Lavora nella terza sottocommissione e, in quest’ambito, presenta la relazione sulle “Garanzie economiche e sociali della famiglia”, nella quale sottolinea il ruolo centrale dell’entità familiare nella società e la necessità che essa venga tutelata con le opportune garanzie economico-sociali. Si batte, inoltre, per una riforma agraria che consenta “l’elevazione materiale e morale dei lavoratori” e per l’accesso delle donne alla Magistratura, in aperto contrasto con alcuni membri del suo stesso partito. Il dibattito in aula in merito alle donne in Magistratura porta all’approvazione di un principio di compromesso, il libero accesso agli uffici pubblici, cristallizzato nell’articolo 51. Si dovrà attendere fino al 1963 quando la legge n. 66 consentirà alle donne l’accesso a “tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera”.

 

Il lavoro della donna e dei minori nell’articolo 37: le voci di Bruno Corbi e Maria Federici

Nella seduta antimeridiana del 10 maggio 1947 sono discusse e approvate le disposizioni contenute nell’articolo 33 che, nella stesura definitiva della Carta costituzionale, diventerà l’articolo 37: 

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Bruno Corbi e Maria Federici, seppur muovendo da sensibilità politiche e culturali differenti, apportano, entrambi, significativi contributi alla definizione dell’articolo.

In tale prospettiva, e in ragione del più ampio dibattito sviluppatosi in aula sui principi di uguaglianza retributiva e tutela della madre e del bambino, il testo definitivo dell’articolo 37 si configura, pertanto, come estrinsecazione manifesta del carattere “pluralistico” della Carta.

 

Il lavoro della donna. Articolo 37, primo comma

Nella seduta di sabato 10 maggio, Maria Federici apre con queste parole il suo intervento: “Da qui a pochi anni, noi dovremo perfino meravigliarci di aver introdotto questo articolo nel testo costituzionale; non perché esso non riguardi materia puramente costituzionale – da questo punto di vista dovremmo meravigliarci d’aver introdotto troppi articoli del genere – ma piuttosto per aver dovuto sancire nella Carta costituzionale che a due lavoratori di diverso sesso, ma che compiono lo stesso lavoro, spetta un’uguale retribuzione. Così pure ci dovremo meravigliare di aver dovuto stabilire come norma costituzionale che le condizioni di lavoro, per quanto riguarda la donna, debbano consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e – io aggiungo – materna. Cioè dovremo meravigliarci di aver dovuto introdurre una norma così naturale ed umana. Eppure, se tanto dobbiamo fare, lo dobbiamo fare per le ragioni che permangono, che regolano e che influenzano il lavoro femminile”. Ella interviene nel dibattito sull’articolo evidenziando il quasi paradosso di dover costituzionalizzare principi che, a suo giudizio, dovrebbero già appartenere al patrimonio condiviso di una società democratica. L’emendamento presentato dalla Federici, che mirava ad introdurre nel testo la funzione materna della donna, si fonda sulla convinzione che la sua tutela debba affermarsi lungo due direttrici complementari – salvaguardia della funzione familiare e salvaguardia della maternità – da intendersi, a suo avviso, non come limiti alla partecipazione femminile al mondo del lavoro ma come presupposti per renderlo effettivo e dignitoso. Maria Federici auspica, in tal senso, il “divieto dei lavori che incidono sull’attività e sulla funzione della maternità, e quindi, sulla integrità della prole […] il divieto dei lavori pesanti, del trasporto dei pesi ecc.”, il miglioramento delle condizioni ambientali “allontanando i fattori di nocività connessi con l’occupazione, intensificando la tutela igienica con un numero maggiore di visite mediche, soprattutto per le lavorazioni a rischio tossico o infettante” e, inoltre, che le “sale di allattamento, i nidi e gli asili per i piccoli ospiti delle fabbriche siano cosa reale ed efficiente ovunque e non simbolica come accade ora”. 

Dal dibattito in aula emerge la ritrosia di alcuni deputati ad incoraggiare il lavoro femminile e a promuovere, piuttosto, il ruolo domestico a scapito dell’occupazione lavorativa. Acceso è, inoltre, anche il confronto in merito alla parola “essenziale” sulla quale, peraltro, si era già dibattuto nel corso della prima sottocommissione. La socialista Angela Merlin chiede, in questa sede, l’eliminazione dell’espressione che qualificava la maternità come funzione “essenziale” nel sospetto che i redattori avessero voluto usare quel termine con “il significato limitativo che noi gli attribuiamo e che consacrerebbe un principio tradizionale, ormai superato dalla realtà economica e sociale, il quale circoscrive l’attività della donna nell’ambito della famiglia”. Al termine della seduta, la formulazione dell’articolo raccoglie comunque l’adesione di tutte le deputate, al di là delle rispettive appartenenze politiche. La convergenza sull’emendamento che introduce l’obbligo di “assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”, costituisce un passaggio di particolare rilievo in quanto testimone della capacità delle forze politiche di individuare un terreno comune approdando, in questo caso, ad un compromesso tra vocazione domestica e concezione emancipazionista della donna.

 

Il lavoro dei minori. Articolo 37, secondo e terzo comma

Il secondo e terzo comma dell’articolo, in origine non previsti, si devono ad un emendamento presentato dal deputato Bruno Corbi. Egli, nello svolgimento dell’emendamento in aula, il 10 maggio, si rivolge ai colleghi dicendo: “Onorevoli colleghi, desidero richiamare la vostra attenzione su una lacuna, a parer mio grave, che si riscontra in questo progetto di Costituzione […] Infatti questo progetto di Costituzione, non si occupa in nessun modo dei giovani lavoratori. È vero che dei giovani si è parlato quando si è trattato della scuola, ma si sa che non tutti i giovani in Italia hanno la possibilità e la fortuna di essere studenti – anche quando lo vorrebbero – e che vi sono in Italia su sei milioni di iscritti ai sindacati, circa un milione e mezzo di giovani lavoratori. Di qui l’urgenza, la necessità, di disciplinare e di garantire il lavoro dei giovani così come si è fatto per gli adulti, così come si è fatto per le donne”. Bruno Corbi denuncia con forti accenti la persistente arretratezza della legislazione italiana in materia di lavoro minorile, soffermandosi sulle condizioni di estremo sfruttamento cui sono sottoposti numerosi bambini e adolescenti: “Potrei fare un lungo elenco di dolori, di miserie e di ingiustizie, riferendomi per esempio ai braccianti di Andria, di Minervino, di Cerignola. Giovani che mai si accorgeranno di essere stati tali, che hanno disimparato a sorridere a nove, a dieci anni di età; giovani che restano per ore intere accosciati lungo le strade, nell’attesa e nella ricerca del lavoro; nella speranza che un padrone venga a ‘comprarli’. Strumenti di lavoro, considerati come animali, come bestie da soma. Così accade anche nelle fabbriche, così accade ad esempio nelle vetrerie, nelle acciaierie della Terni, nella Borsalino”. Riconducendo tali condizioni tanto alle macerie lasciate dal ventennio fascista, quanto alle storture dell’assetto socioeconomico ancora incapace di garantire effettive forme di giustizia sociale, auspica una reale trasformazione per il tramite dell’introduzione dei commi da lui presentati, affermando che “per ora noi possiamo accontentarci di questo articolo aggiuntivo che io, assieme ad altri colleghi, ho proposto; e che vuole essere un impegno, un dovere per i legislatori che dovranno rendere giustizia, non soltanto ai giovani, ma alla nostra, alla loro propria coscienza. Questo deve essere, io credo, il compito dei costituenti di oggi”. L’articolo 32bis proposto da Corbi viene, seppur privato di indicazioni precise in merito all’età minima di accesso al lavoro, integrato – su proposta dell’onorevole Cingolani – nell’articolo 33, l’attuale articolo 37.

 

 

 

Bibliografia:

Paolo Pombeni, La Costituente. Un problema storico-politico, Bologna, Il Mulino, 1995

Perry Willson, Italiane. Biografia del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2011

Eliana Di Caro, Le madri della Costituzione, Milano, Il Sole 24 Ore, 2021

Giuseppe Sircana, Bruno Corbi, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana

Nadia Verdile, Anna Maria Agamben, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana

AA. VV., Le 21 deputate all’Assemblea Costituente, Roma, Camera dei deputati, 2023

AA. VV., Fondata sul lavoro, Roma, Senato della Repubblica, 2018 



Ultimo aggiornamento: 01/06/2026